Se la proprietà di un immobile viene trasferita a seguito di una sentenza del giudice, il contribuente può far valere il diritto all’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa nel momento in cui il provvedimento giudiziale è registrato innanzi all’amministrazione finanziaria. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza 21379 del 4 ottobre 2006. Normalmente, il contribuente quando acquista, con atto notarile, deve dichiarare di possedere i requisiti di legge.
Per il Fisco, se il trasferimento è disposto con provvedimento giudiziale si attua solo uno spostamento temporale della dichiarazione dal momento dell’acquisto a quello della registrazione, per consentire un controllo sulla spettanza dell’agevolazione. Anche per il giudice di legittimità, la registrazione dell’atto è «il primo (ma anche l’ultimo) momento in cui la parte, destinataria degli effetti traslativi del provvedimento giudiziale, può far valere il suo diritto a chiedere l’applicazione dell’agevolazione tributaria». Per la Corte di cassazione, non si tratta di creare un nuovo e diverso obbligo, ma di renderlo compatibile con il diverso caso del trasferimento del bene a seguito di una sentenza che ha carattere costitutivo.
Del resto, l’adempimento degli obblighi di legge è la premessa necessaria per il godimento del beneficio. Il compratore, infatti, deve dichiarare di non possedere altro fabbricato nel Comune dove è ubicato l’immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione e di non avere usufruito delle agevolazioni. Inoltre, per poter usufruire dei benefici legati alla prima casa, il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile entro diciotto mesi dall’atto notarile.
Fonte: Il Sole 24 Ore