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Piano casa Puglia e Regolamento del comune di Nardò

Piano Casa Puglia
Nelle nuove categorie Regionali, aggiornamento sul piano casa della vostra regione!
Entro 90 giorni le nuove norme approvate dalle Regioni, che durante il confronto col Governo hanno difeso la propria competenza legislativa in materia di edilizia e urbanistica. Saranno contemporaneamente avviate politiche per la lotta al lavoro nero e il rilancio dell’edilizia sociale. Le Regioni potranno inoltre usare il maggior gettito Iva derivato dagli interventi sugli immobili per il sostegno agli affitti a canone sostenibile.
Con le leggi regionali saranno regolamentati gli aumenti volumetrici del 20% sul patrimonio edilizio esistente e quelli fino al 35% in caso di demolizione e riedificazione utilizzando le regole della bioedilizia e del risparmio energetico.
Gli incrementi, mai maggiori di 200 metri quadri, potranno essere effettuati su edifici residenziali mono e bifamiliari non superiori ai mille metri cubi, fatte salve diverse disposizioni regionali. Escluse qualsiasi deroga ai piani urbanistici e la compravendita delle cubature, che secondo le ipotesi avanzate in precedenza, avrebbe consentito aumenti fino al 40% sugli edifici esistenti. (leggi tutto su www.architetturafacile.com)


Piano Casa regolamento del comune di Nardò
Il regolamento predisposto dal Comune contiene sia l’elencazione delle aree non idonee alla possibilità di realizzare gli interventi sia una serie di indicazioni per la corretta applicazione della legge.In particolare gli interventi non possono essere realizzati all’interno delle zone “A” del PRG; sulle masserie fortificate, le costruzioni e i ripari rurali, le ville e le dimore di riconosciuto valore storico e testimoniale, anche se non espressamente vincolate ai sensi di legge, ed in generale costruzioni di più di 100 anni.Il regolamento disciplina, inoltre, come calcolare la percentuale di ampliamento su edifici in tutto o in parte abusivi nonché su edifici legittimamente realizzati che in base alla normativa del PRG possono sviluppare ulteriore volume residuo.Per gli ampliamenti è consentito di derogare alle altezze massime previste dal PRG limitatamente ad un ulteriore piano, con esclusione delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a condizione che sull’ultimo piano non siano realizzati ulteriori volumi emergenti, compresi i vani tecnici. In ogni caso l’unità abitativa esistente interessata dall’ampliamento deve essere munita di finestre con vetrature con intercapedini di aria o di gas.Anche gli interventi di demolizione‐ricostruzione devono rispettare le distanze minime e gli altri parametri edilizi previsti dal PRG. E’ consentito di derogare alle altezze massime limitatamente ad un ulteriore piano, con esclusione delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a condizione che sull’ultimo piano non siano realizzati ulteriori volumi emergenti, compresi i vani tecnici.In deroga ai divieti di cui all’art. 6, comma 1, lettere e) e g) della legge, al fine di conseguire un miglioramento ambientale attraverso il recupero del patrimonio edilizio degradato, i benefici della legge sono estesi:• agli ambiti “B” del PUTT/p non ricadenti in zona paesaggistica;• agli ambiti costieri ricadenti nel Piano di Recupero degli insediamenti abusivi – zone omogenee B26 del PRG.Sono inoltre ammissibili in zona paesaggistica, con le medesime finalità di miglioramento ambientale :• gli interventi di ristrutturazione per i quali gli ampliamenti delle superfici utili abitative previsti dalla legge siano realizzabili esclusivamente mediante trasformazione di volumi con destinazione non residenziale legittimamente esistenti;• i soli interventi di cui all’art. 3 della legge, se eseguiti su edifici di recente costruzione in contrasto con le qualità ambientali dei luoghi, legittimamente esistenti alla data di entrata in vigore del PRG e che da tale data non abbiano subito ampliamenti.Gli interventi sono soggetti al reperimento e cessione gratuita al Comune delle aree a standard in misura corrispondente all’aumento volumetrico previsto.Solo in caso di indisponibilità, è ammessa la monetizzazione.Per gli ampliamenti devono essere reperiti spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di 1 mq/10 mc della volumetria realizzata; qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire le predette superfici a parcheggio, l’obbligo potrà essere soddisfatto alternativamente mediante il versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire.Per gli interventi di demolizione e ricostruzione con aumento di volume di cui all’art. 4 della legge devono essere reperiti i parcheggi nella predetta misura minima di 1 mq/10 mc di costruzione per l’intero volume dell’edificio da realizzare, salvo le maggiori dotazioni anche per parcheggi pubblici richieste del PRG. Non è ammessa la compensazione in denaro.Sono elencati, infine, i documenti da allegare alla Dia. (Leggi tutto su http://www.pianocasa2009.com)

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